I contratti dei supplenti stipulati fino al termine delle lezioni (ultimo giorno di scuola stabilito dai calendari regionali) possono derivare da proroghe o conferme contrattuali (es. una malattia, una interdizione/maternità o un congedo parentale che si rinnova ogni tot. giorni) oppure da supplenze attribuite dalla scuola per posti che si sono resi disponibili dopo il 31/12 – art. 2 comma 4 lettera c) OM 112 del 6 maggio 2022 – (es. un ’aspettativa, una dichiarazione di inidoneità, etc.).
- Nel primo caso, il supplente ha una serie di contratti che vengono rinnovati attraverso proroghe o conferme ai sensi dell ’art. 13 c. 11 e 12 OM 112/2022;
- Nel secondo caso, il docente potrebbe avere già sottoscritto un contratto direttamente fino al termine
delle lezioni perché il posto si è reso disponibile dopo il 31/12.
Docenti precari e proroga contratti di supplenza
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7 - FLC CGIL Docenti precari e proroga contratti di supplenza | 50.12 KB | 17-11-2023 | Download |
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